Statuto

Associazione cinofila Cani da lavoro su bestiame - CLB

STATUTO
E’ costituita dal 1997, con sede in Bergamo, vic. San Carlo 1, l’associazione cinofila specializzata denominata: CANI DA LAVORO SU BESTIAME, C.L.B. – ASSOCIAZIONE CINOFILA

Art.1
Lo scopo dell’associazione è quello di incrementare e valorizzare il lavoro dei cani su bestiame e migliorare le attitudini delle razze da pastore allevate ed il loro utilizzo; svolgendo anche incarichi di ricerca e di verifica affidati dall’E.N.C.I. e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico. L’Associazione non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale.
L’Associazione ha la facoltà di operare, oltre che autonomamente, anche in collaborazione con altri enti, associazioni cinofile specializzate di razza e associazioni di allevatori di bestiame.

Art.2
Per il conseguimento dei fini statutari l’associazione:
a) propaganda e divulga il lavoro dei cani su bestiame onde incrementarne e migliorarne l’utilizzo.
b) assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti
c) sollecita e favorisce l’istituzione di corsi di addestramento e campi di lavoro, per cani di tutte le razze destinati al lavoro su bestiame.
organizza manifestazioni, conferenze, dimostrazioni, prove di lavoro a carattere divulgativo e zootecnico e cura materiale illustrativo nonché quant’altro possa ritenersi utile per il raggiungimento del fine statutario.

Art.3
Il C.L.B. è associato all’ E.N.C.I., del quale osserva lo statuto, i regolamenti le delibere e le determinazioni, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da essa delegati, sotto l’indirizzo, vigilanza, controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’ENCI ( Ente Nazionale Cinofilia Italiana).

SOCI

Art.4
a) Possono essere soci tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interesse verso il lavoro del cane sul bestiame e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente statuto, sia stata accettata dal consiglio

b) I soci si dividono in soci ordinari, in soci sostenitori e in soci junior. I loro diritti e doveri nei confronti della associazione sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale in quanto i soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all’attività del sodalizio. Il consiglio potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale. I soci Junior, di età inferiore ai 18 anni, non hanno diritto di voto. I soci hanno il dovere di uniformare il loro comportamento alle regole dell’associazione, dell’E.N.C.I., della F.C.I., e della correttezza sportiva.
c) Per far parte in qualità di socio della associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata convalidata dalla firma di due soci presentatori e indirizzata al presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal consiglio o dall’assemblea. Su ciascuna domanda decide il consiglio. In caso di mancata accettazione della stessa, ne verrà data sollecita comunicazione all’interessato che potrà presentare reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione, facendone istanza al Presidente, che avrà cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.
Le domande di ammissione a socio, presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.
d) L’assemblea generale dei soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute alla associazione dai soci.
La quota sociale annualmente versata dai soci, a titolo di contributo associativo non è rivalutabile né rimborsabile ed è intrasmissibile ai terzi.
e) l’iscrizione a socio vale per l’annata in corso e lo vincolerà per l’anno successivo qualora il socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 ottobre.
f) la qualità di socio si perde:
– per dimissioni presentate secondo il punto e
– per morosità. In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, questi provvede al sollecito del pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla data dell’avviso senza che sia pervenuto il pagamento il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto.
– per espulsione deliberata dall’assemblea generale dei soci su proposta del consiglio. Chi per qualsiasi causa cessa dalla qualità di socio, perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.
g) L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente inscritti e in regola col versamento della quota sociale per l’anno in corso.
h) tutte le categorie di soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà, nei limiti delle necessità e delle possibilità, senza limiti temporali al fine di garantire la continuità del rapporto tra l’Associazione ed i propri soci, e con l’uguale possibilità di partecipare alle manifestazioni dalla stessa promosse.

ART.5
GRUPPI PERIFERICI
E’ possibile l’istituzione di sezioni e di Gruppi periferici. Le sezioni e i Gruppi periferici possono gestire dei campi di lavoro, organizzare corsi, prove e manifestazioni a carattere divulgativo e zootecnico. Devono essere costituiti da almeno 10 membri attivi e devono essere riconosciuti dall’Assemblea generale del C.L.B., in seguito a proposta del Consiglio direttivo del C.L.B.. Le sezioni e i Gruppi periferici dovranno seguire le norme e le direttive di questa associazione, assolvendo scrupolosamente agli incarichi assegnati. Ma ogni sede ha un proprio regolamento interno e una propria gestione amministrativa e finanziaria, che la rende indipendente. Le sezioni e i Gruppi periferici comunicano con l’E.N.C.I. solo attraverso il C.L.B..

ORGANI SOCIALI

Art.6
Sono organi della società:
a) l’assemblea dei soci
b) il consiglio composto dai consiglieri eletti
c) il presidente
d) il comitato probiviri
e) il collegio dei revisori dei conti

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art.7
L’assemblea generale dei soci è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.
In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ,sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse due deleghe per persona.
Le deleghe debbono essere depositata dal socio a cui sono state intestate prima che abbia inizio l’assemblea.
Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulla delega ne è consentito che un socio delegato possa trasferire la propria delega ad un altro.

Art.8
L’assemblea generale dei soci è presieduta dal presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un socio chiamato dai presenti a presiederla.
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L’assemblea generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti.

Art.9
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di marzo, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo dell’annata precedente e per l’approvazione del programma di attività per l’annata in corso.
In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi data, allorché lo ritenga necessario il consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al presidente da parte del collegio sindacale o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal presidente con l’invio per posta ai soci. Tale convocazione deve essere spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione. Nell’invito deve essere specificato la data, la località e l’ora della riunione nonché l’ordine del giorno da trattare.
L’assemblea è valida in prima convocazione allorché risulti presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci ordinari e sostenitori.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’invito, l’assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
I soci onorari e Junior possono partecipare all’assemblea e prendere la parola, senza però diritto di voto.

Art.10
L’assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale della società
b) sulla elezione delle cariche sociali
c) sul rendiconto economico- finanziario
d) sulle modifiche dello statuto
e) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di soci
f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro organo sociale
Spetta inoltre all’assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri, i sindaci.

CONSIGLIO

Art.11
Il consiglio è composto da 7 consiglieri.
I membri del consiglio durano in carica tre anni, qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri questi verranno sostituiti dall’assemblea nella sua prima riunione. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece più della metà dei consiglieri, l’intero consiglio si intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale dato di fatto alla convocazione dell’assemblea generale dei soci per le nuove elezioni del consiglio.

Art.12
Il consiglio ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’assemblea generale dei soci; fra l’altro è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’assemblea i rendiconti finanziari; decide sulle domande di ammissione di nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni.

Art.13
Il consiglio provvede, alla nomina del presidente, di un vicepresidente e di un segretario. Il presidente e il vicepresidente devono essere eletti fra i consiglieri il segretario può anche non essere membro del consiglio.

Art.14
Il consiglio si riunisce almeno quattro volte all’anno e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il presidente o la maggioranza dei consiglieri o il collegio sindacale.
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal presidente almeno sette giorni prima di ciascuna riunione.
Il consiglio è presieduto dal presidente oppure, in sua assenza dal vicepresidente .
Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri.
Non sono ammesse deleghe.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
I componenti del consiglio che non interverranno senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
Il consiglio può costituire comitati tecnici, come organi consultivi del consiglio stesso.

IL PRESIDENTE

Art.15
Il presidente ha la rappresentanza legale della associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del consiglio e dell’assemblea; provvede a quanto si addica all’osservanza delle norme statutarie e alla disciplina sociale
In caso di urgenza può agire con i poteri del consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all’approvazione del consiglio nella sua prima riunione.
L’associazione presta all’ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente ha l’onere:
(a) di dare riscontro , di norma entro 15 giorni, alle richieste di informazioni e chiarimenti avanzate dall’ENCI;
(b) di comunicare all’ENCI le variazioni dell’elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e organizzazione delle attività zootecniche, al fine di ottenere la ratifica dall’ENCI
In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al consiglio di disporre la nomina di un nuovo presidente.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente onorario, anche non consigliere, purché socio. Il Presidente onorario può partecipare alle riunioni di Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.
Il Presidente uscente diventa Presidente ad onorem.

PATRIMONIO E AMMINISTRAZIONE

Art. 16
Il patrimonio della Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili
b) dalle somme accantonate
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo
Le entrate della Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci
b) dagli eventuali contributi concessi da enti e persone
c) dalle attività di gestione
d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo
L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica sino a quando l’assemblea generale dei soci con l’approvazione del rendiconto, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Il rendiconto consuntivo approvato dall’assemblea generale dei soci va trasmesso in copia all’ENCI.
Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie e il capitale proprio, derivanti dall’esercizio dell’attività statuaria non potranno essere in alcun modo distribuiti anche indirettamente, tra i soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi imposta dalla legge.

COLLEGIO SINDACALE DEI REVISORI DEI CONTI

Art.17
La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata a un collegio sindacale composto da tre sindaci eletti dall’assemblea generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti. I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio, alle quali devono essere invitati, ma senza diritto di voto.

NORME DISCIPLINARI

Art. 18
Ogni socio è tenuto a rispettare il presente Statuto, lo Statuto dell’ENCI il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio, tutti i regolamenti dell’ENCI nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva. E’ soggetto alle decisioni dei Probiviri dell’Associazione C.L.B. nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’ENCI.
La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell’ENCI nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell’Associazione C.L.B. sono appellabili avanti alla Commissione di disciplina di seconda istanza dell’Enci mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento di attuazione dello Statuto Sociale dell’ENCI.
Il Collegio dei Probiviri del C.L.B. è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall’assemblea generale tra i soci che non ricoprono già la carica di consigliere e di sindaco, i quali durano in carica tre anni solari. Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche. Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del collegio dei probiviri.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà sostituito dal supplente. In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri questo verrà sostituito fino alla prima riunione dell’assemblea che provvederà alla nomina definitiva.
Le denunce a carico di un socio devono essere avanzate per iscritto firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni, dopo aver sentito il Presidente del Gruppo. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il socio dall’esercizio dei diritti sociali in attesa che i Probiviri, ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un socio del C.L.B. sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni. In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
Il C.L.B. ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dalle commissioni di Disciplina di prima e seconda istanza dell’Enci.

Art. 19
L’Associazione riconosce il potere di indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’ENCI, ed in particolare il potere dell’ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’ENCI nonché nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

VARIE

Art. 20
Tutte le cariche in seno alla società sono gratuite

Art. 21
Il presente statuto, dopo l’approvazione dell’assemblea generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all’assemblea generale se non dal Consiglio dell’associazione, oppure da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto in assemblea. In quest’ultimo caso, la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le modifiche dello statuto, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’E.N.C.I., per ottenere la necessaria approvazione preventiva ai sensi del regolamento di attuazione dello statuto sociale dell’Ente stesso.
Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate a maggioranza da un’assemblea straordinaria in cui sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

Art. 22
Lo scioglimento e la liquidazione della
associazione deve essere deliberato dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. Il patrimoni sociale non è ripartibile tra i soci. In caso di scioglimento e relativa cessazione, sentito il Collegio dei revisori e gli organi di controllo eventualmente previsti dalla legge, l’intero patrimonio sociale, al netto delle spese di liquidazione, dovrà essere devoluto ad associazioni con scopi similari e in mancanza di questo avvenimento, dovrà essere destinato in beneficenza ad organizzazioni cinofile.

Art. 23
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

Statuto approvato dall’Assemblea dei soci il 01.02.1997 e modificato dall’Assemblea a Gorla M. il 15.03.2003